19 Ott Pubblicato DPCM 18 Ottobre 2020 che integra e modifica le disposizioni contenute nel DPCM 13 Ottobre
Le disposizioni del DPCM si applicano dalla data del 19 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
Ecco una sintesi dei principali contenuti del DPCM.
Servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
- Le attività CON CONSUMO AL TAVOLO sono consentite dalle ore 5 alle 24 (max 6 persone per tavolo).
- Le attività SENZA CONSUMO AL TAVOLO sono consentite dalle ore 5 alle 18.
- L’ASPORTO resta consentito fino alle 24, con DIVIETO DI CONSUMAZIONE SUL POSTO O NELLE ADIACENZE DEL LOCALE.
- La CONSEGNA A DOMICILIO resta sempre consentita, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
È fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo* (VEDI DOCUMENTI IN ALLEGATO).
*da calcolare tenendo conto delle sedute ai tavoli e del flusso di persone che possono sostare all’interno del locale mantenendo la distanza di sicurezza
Sagre e fiere
Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.
Convegni e congressi
Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
Riunioni
Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Chiusura strade e piazze
I sindaci possono disporre la chiusura al pubblico dopo le ore 21 dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la facoltà di accesso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Raccomandiamo sempre un immutato rispetto delle procedure di prevenzione su:
l’uso della mascherina come stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, del 24 aprile 2020, che all’interno dei luoghi di lavoro prevede, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica; inoltre, qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
l’igiene delle mani, il divieto di assembramenti, il rispetto delle distanze di sicurezza, l’attenzione ai sintomi influenzali e tutte le altre regole che ormai conosciamo bene.