15 Apr COVID-19: credito d’imposta sanificazione degli ambienti di lavoro
Con il Decreto Liquidità si amplia il novero delle tipologie di spese ammesse al credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, attribuito agli esercenti attività d’impresa, arte o professione:
è ammissibile anche l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.
L’incentivo è attribuito, fino ad un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodo d’imposta 2020.
A prevedere l’ampliamento del bonus è il decreto Liquidità (D.L. n. 23 del 2020).
Fra i dispositivi di protezione individuale rientrano i seguenti:
- mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3
- guanti
- visiere di protezione e occhiali protettivi
- tute di protezione e calzari.
Fra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:
- barriere protettive
- pannelli protettivi
- detergenti mani.