Pubblicato DPCM 24 Ottobre 2020 con le misure urgenti anti Covid

Pubblicato DPCM 24 Ottobre 2020 con le misure urgenti anti Covid

Le disposizioni del DPCM si applicano dalla data del 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.

Le principali novità contenute nel nuovo DPCM

SERVIZI DI RISTORAZIONE (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

  • Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle ore 5 alle 18.
  • Il consumo al tavolo è consentito per un MASSIMO DI QUATTRO PERSONE PER TAVOLO, salvo che siano tutti conviventi.
  • L’ASPORTO resta consentito fino alle 24, con DIVIETO DI CONSUMAZIONE SUL POSTO O NELLE ADIACENZE DEL LOCALE.
  • La CONSEGNA A DOMICILIO resta sempre consentita, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
  • Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti.
  • Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
  • Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.

INGRESSI CONTINGENTATI NEI LOCALI PUBBLICI

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti* (VEDI DOCUMENTO IN ALLEGATO).

*da calcolare tenendo conto delle sedute ai tavoli e del flusso di persone che possono sostare all’interno del locale mantenendo la distanza di sicurezza

STOP A PALESTRE E PISCINE

  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

SALE GIOCHI
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

  • Ingressi Flessibili: le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali.
  • Riunioni: Le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni

 

Cosa non cambia

SAGRE E FIERE
Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.

CONVEGNI E CONGRESSI
Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.

RIUNIONI
È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

DISCOTECHE
Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

CHIUSURA STRADE E PIAZZE
I sindaci possono disporre la chiusura al pubblico dopo le ore 21 dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la facoltà di accesso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

 

Raccomandiamo sempre un immutato rispetto delle procedure di prevenzione su:

l’uso della mascherina come stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, del 24 aprile 2020, che all’interno dei luoghi di lavoro prevede, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica; inoltre, qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri  dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

l’igiene delle mani, il divieto di assembramenti, il rispetto delle distanze di sicurezza, l’attenzione ai sintomi influenzali e tutte le altre regole che ormai conosciamo bene.

 

Cartello per il numero di persone ammesse nel locale

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