Pubblicata l’Ordinanza n. 100 della Regione Toscana del 30 Ottobre 2020

Pubblicata l’Ordinanza n. 100 della Regione Toscana del 30 Ottobre 2020


Linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per il commercio al dettaglio

Le disposizioni della nuova ordinanza si applicano dalla data del 31 ottobre e sono efficaci, salvo modifiche disposte da disposizioni nazionali e regionali sopravvenute, fino al termine dell’emergenza epidemiologica.

Per tutti gli esercizi commerciali in sede fissa

ACCESSI AI LOCALI

  • ingresso consentito solo con mascherina protettiva, che copra naso e bocca, obbligo di igienizzare le mani e di mantenere la distanza interpersonale di 1 metro (si consiglia però 180 cm);
  • è vietato sostare all’interno dei locali più del tempo strettamente necessario ad effettuare gli acquisti;
  • NEGOZI ALIMENTARI: nei quali la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, l’ingresso è consentito solo per 1 persona a nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti.


OBBLIGHI DA RISPETTARE

  • esporre il cartello di capienza massima contemporanea: a tale fine si considera un parametro massimo di 1 cliente per ogni 10 mq di superficie di vendita, escludendo dal conteggio gli operatori;
  • ricorrere a sistemi di limitazione e scaglionamento degli accessi o sistemi di prenotazione;
  • (Ove possibile) differenziare i percorsi di entrata e uscita (o direzioni di percorrenza);
  • posizionare all’ingresso dispenser per gel igienizzanti e apposita cartellonista che riepiloghi le misure di sicurezza da osservare all’interno dell’esercizio;
  • divieto di assembramenti;
  • divieto di accesso con temperatura > di 37.5°;
  • NEGOZI ALIMENTARI: posizionare presso la zona di prelievo di carrelli/cestelli dispenser con gel igienizzante e carta assorbente.


MISURE DI PREVENZIONE

  • raccomandati pannelli separatori tra clientela e lavoratori (in caso contrario questi ultimi devono indossare mascherine FFP2 e avere a disposizione gel igienizzante);
  • privilegiare il pagamento elettronico.

 

Inoltre, per le medie e grandi strutture di vendita

(aventi una superficie di vendita[1] superiore ai 300 mq)

ACCESSI AI LOCALI

  • posizionare all’ingresso rilevatori di temperatura corporea;
  • tracciare percorsi di ingresso e uscita anche nei parcheggi;
  • se si prevedono file, segnalare a terra la distanza interpersonale di almeno 1 metro (anche su rampe e scale mobili);
  • CENTRI COMMERCIALIingressi differenziati tra galleria commerciale e esercizi a prevalenza alimentare o flussi di percorsi diversi in modo da gestire ordinatamente il movimento.


OBBLIGHI DA RISPETTARE

  • indicare la capienza massima anche per servizi igienici e ascensori con collocazione di dispenser per l’igienizzazione delle mani;
  • assicurare la distanza interpersonale anche nelle eventuali file nella zona cabine di prova;
  • garantire la distanza interpersonale anche per panchine e sedute tramite segnaletica ben visibile;
  • apposito personale deve vigilare sul rispetto da parte dei clienti delle misure di sicurezza;
  • CENTRI COMMERCIALI: vietato consumare alimenti e bevande al di fuori degli spazi destinati alle attività di somministrazione.

 

[1] per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l’area scoperta, purché adiacente all’esercizio commerciale e per la parte che non superi il 20 per cento della superficie di vendita, nonché quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.

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Raccomandiamo sempre un immutato rispetto delle procedure di prevenzione su:

l’uso della mascherina come stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, del 24 aprile 2020, che all’interno dei luoghi di lavoro prevede, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica; inoltre, qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri  dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

l’igiene delle mani, il divieto di assembramenti, il rispetto delle distanze di sicurezza, l’attenzione ai sintomi influenzali e tutte le altre regole che ormai conosciamo bene.

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