Pubblicato DPCM 04 Novembre 2020 – Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte firma il nuovo Dpcm: l’Italia è divisa in tre zone

Pubblicato DPCM 04 Novembre 2020 – Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte firma il nuovo Dpcm: l’Italia è divisa in tre zone

 

Le disposizioni del DPCM si applicano dalla data del 06 Novembre 2020 e sono efficaci fino al 03 Dicembre 2020.

 

La Toscana è ZONA GIALLA.


Le zone GIALLE

Ecco le nuove misure che scattano in tutta Italia. Rimane l’obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso.

Coprifuoco alle 22
Si potrà uscire dalle 5 alle 22. Oltre quest’orario ci si potrà muovere solo per «comprovate esigenze», dunque per motivi di lavoro, salute o urgenza, che dovranno essere giustificati con l’autocertificazione.

Trasporti pubblici al 50%
È fortemente raccomandato non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati. Autobus, metropolitane e treni regionali potranno viaggiare con una capienza al 50%.

Esercizi commerciali 
Nei fine settimana e nei giorni festivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Bar e ristoranti solo a pranzo
Rimane il divieto di apertura dopo le 18, inoltre, passato quest’orario, è vietato consumare cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle 22 la ristorazione con asporto.

Musei, cinema e teatri chiusi
Oltre ai cinema e ai teatri vengono chiusi anche i musei e le mostre.

Licei chiusi
È prevista la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività di laboratori in presenza.

Concorsi sospesi
Sono sospesi i concorsi, ad esclusione di quelli per personale sanitario. Sospesi anche gli esami per l’abilitazione professionale.

Corsi di formazione
I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
Sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza.


Le zone ARANCIONI

Nelle regioni «caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto» oltre alle misure di carattere nazionale si applicano anche alcune restrizioni aggiuntive.

Divieti per 15 giorni
Il Ministro della Salute «con frequenza almeno settimanale verifica il permanere della situazione e provvede con ordinanza per un periodo minimo di 15 giorni» d’intesa con il Presidente della Regione e dunque condividendo la decisione.

Divieto di ingresso
«È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati». Si potrà entrare e uscire solo per «comprovate esigenze», e dunque per motivi di lavoro, di salute e di urgenza sempre giustificati con il modulo dell’autocertificazione. Sono però «consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza». È sempre «consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».

Spostamenti tra Comuni
«È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione», a meno che non ci siano le «comprovate esigenze» attestate tramite l’autocertificazione; tra queste vi rientra anche lo svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Bar e ristoranti
Sono chiusi «bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.


Le zone ROSSE

Nelle Regioni «caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto» oltre alle misure di carattere nazionale si applicano anche alcune restrizioni aggiuntive. Anche in questo caso l’ordinanza ha validità 15 giorni.

Divieto di ingresso e spostamento
«È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati». Si potrà entrare e uscire e muoversi solo per «comprovate esigenze», e dunque per motivi di lavoro, di salute e di urgenza sempre giustificati con il modulo dell’autocertificazione. È sempre «consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».

Esercizi commerciali al dettaglio, bar e ristoranti

  • Sono chiusi i negozi ad eccezione di alimentari, edicole, tabaccai, farmacie e tutte le attività di vendita di beni di prima necessità.
  • Chiusi anche bar e ristoranti tranne le consegne a domicilio, nonché fino alle 22 la ristorazione con asporto.


La scuola

Ad eccezione «dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza». Rimane «la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori».

Sport e attività motoria
Sono sospese le attività sportive anche nei centri all’aperto. È «consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza di almeno un metro e attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale».

Pubbliche Amministrazioni
I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.

 

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Raccomandiamo sempre un immutato rispetto delle procedure di prevenzione su:
l’uso della mascherina come stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, del 24 aprile 2020, che all’interno dei luoghi di lavoro prevede, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica; inoltre, qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
l’igiene delle mani, il divieto di assembramenti, il rispetto delle distanze di sicurezza, l’attenzione ai sintomi influenzali e tutte le altre regole che ormai conosciamo bene.

 

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