EMERGENZA CORONAVIRUS – Le linee guida della Regione Toscana per la gestione di un caso positivo in azienda

EMERGENZA CORONAVIRUS – Le linee guida della Regione Toscana per la gestione di un caso positivo in azienda

La regione Toscana ha trasmesso delle linee guida per la gestione di un caso di positività al Covid-19 in azienda, aggiornate alle ultime disposizioni nazionali e regionali, al fine di fornire supporto ed assistenza alle Aziende, nell’emergenza legata alla diffusione COVID-19, in applicazione dell’art.10 del D. Lgs. 81/2008.

Tali comportamenti prevedono la fattiva collaborazione tra lavoratore, medico di medicina generale, Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL, datore di lavoro, medico competente e RSPP.

COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO

Qualora il datore di lavoro venga a conoscenza di un caso positivo in azienda, deve:

1. INDIVIDUARE I CONTATTI STRETTI IN AZIENDA (per una loro definizione puntuale si rimanda di seguito), in collaborazione con il Medico Competente e l’RSPP, avvisarli e acquisire nomi, residenza e un recapito telefonico e il giorno/giorni in cui avrebbe avuto luogo il contatto, in modo da favorire la rapidità della presa in carico da parte del servizio di Igiene Pubblica e Nutrizione (IPN) competente per territorio e dell’emanazione dei relativi provvedimenti di quarantena. Tra i contatti stretti in azienda, oltre ai dipendenti, devono essere presi in considerazione anche persone esterne quali clienti, fornitori, lavoratori di aziende in appalto (pulizie, manutenzione, cooperative ecc.).

>> Arco temporale da considerare per il tracciamento
Il periodo temporale da considerare per il tracciamento dei contatti:
PERSONA SINTOMATICA: dalle 48 ore prima dell’esordio dei sintomi fino al momento dell’isolamento.
PERSONA ASINTOMATICA: dalle 48 ore prima di effettuare il tampone fino al momento dell’isolamento.
Qualora l’ultimo giorno di presenza al lavoro del lavoratore positivo fosse ancora precedente, non si individuano contatti in azienda.

Per assistenza sulla corretta gestione del tracciamento dei contatti stretti in azienda è possibile contattare il Medico Competente o l’RSPP

2. EFFETTUARE UNA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA della postazione di lavoro e delle aree e spazi comuni dove il lavoratore stesso ha soggiornato: maniglie, porte, finestre, tavoli, sedie, tastiere, mouse, stampanti, telefono, quadri di comando, pulsantiere, attrezzature di lavoro ecc. sia nella postazione del lavoratore che in altre aree che abbia frequentato prima di mettersi in isolamento come pure negli spazi comuni: spogliatoi, area ristoro e macchinette caffé, bagni ed eventualmente le macchine aziendali. Un’attenzione particolare deve essere riservata agli impianti di ventilazione/condizionamento con sanificazione straordinaria dei filtri dei ventiltermoconvettori e delle bocchette degli impianti di climatizzazione.

>> Come sanificare
Passando con cura un panno inumidito con alcool a 70° o varechina allo 0,1% di Cloro su tutte le superfici. Nei bagni si può usare la varechina allo 0,5%.

3. SE I LAVORATORI DIAGNOSTICATI COME “CASI” E/O QUELLI INDIVIDUATI COME “CONTATTI” NON RICEVANO IN TEMPI BREVI (MAX 2 GG) COMUNICAZIONI DA PARTE DELL’ASL
il datore di lavoro si attiva presso la ASL comunicando il nome del lavoratore risultato positivo, la sua residenza e un recapito telefonico e l’ultimo giorno di lavoro, per una rapida emanazione del provvedimento di isolamento.

4. PRESENZA DI PIU’ CASI COLLEGATI IN AZIENDA
È opportuno che le aziende informino l’ASL per concordare insieme le misure più appropriate per circoscrivere il focolaio.

5. SE IL LAVORATORE PRESENTA SINTOMI INFLUENZALI IN AZIENDA
Il datore deve assicurarsi che il lavoratore indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica ed invitarlo ad allontanarsi dall’azienda.

>> Sintomi sospetti per il Covid-19
Febbre superiore a 37,5°C
oppure la presenza di uno dei seguenti sintomi: brividi, tosse, naso chiuso (congestione nasale) o naso che cola (rinorrea), mal di gola (faringodinia), difficoltà respiratoria (dispnea), dolori muscolari (mialgie), diarrea, vomito, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o sua diminuzione (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o sua alterazione (disgeusia).

6. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULLA MANSIONE SVOLTA DAL LAVORATORE-CASO
· indicazione della mansione specifica (evitando qualifiche generiche come “operaio” o “impiegato”), della postazione/i di lavoro e dei locali dove si svolge;
· indicare se il lavoratore-caso usufruisce di una mensa aziendale, o di uno spazio ristoro;
· specificare se l’attività svolta consente di mantenere sempre il distanziamento interpersonale e se consente di indossare una mascherina chirurgica (o presidio equivalente) durante l’intero turno di lavoro;
· prevede accesso a magazzini, uffici, altri reparti;
· prevede il contatto con soggetti esterni (ad es. clienti, fornitori), o viene svolta in parte all’esterno dell’azienda (es. addetti alle consegne);
· prevede l’uso di mezzi aziendali usati da più operatori e/o se il lavoratore-caso compie spostamenti di lavoro su automezzi insieme ad altri colleghi.

COSA SI INTENDE PER “CONTATTI STRETTI”

  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 m e di almeno 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

RIENTRO IN COMUNITA’

Le nuove linee guida per gestire il rientro in comunità di casi e contatti prevedono che:

  • i casi positivi asintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare (tampone naso-faringeo) negativo (10 giorni + tampone);
  • i casi positivi sintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi con un test molecolare (tampone naso-faringeo) negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + tampone);
  • i casi positivi a lungo termine, ovvero coloro che, pur non presentando più sintomi (fatta eccezione per le alterazioni del gusto e dell’olfatto che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) continuano a risultare positive al tampone molecolare per SARS-CoV-2. Possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni (dalla comparsa dei sintomi) purché asintomatici da almeno una settimana;
  • i contatti stretti asintomatici devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico (“test rapido”) o test molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Mentre la fine della quarantena per i contatti stretti non conviventi non richiede un nuovo provvedimento dell’autorità sanitaria, la fine dell’isolamento per i casi positivi ed i loro conviventi richiede un provvedimento da parte del servizio di Igiene Pubblica.

Ricordiamo, infine, che la quarantena è equiparata alla malattia. Il lavoratore, ai fini del riconoscimento della tutela, deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena, nel quale il medico dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di Sanità Pubblica. Infine, in caso di malattia da Covid-19, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di Sanità Pubblica.

Per ogni richiesta di informazioni e/o assistenza, potete contattare:
Pratic.s – Divisione Sanitaria 0577 530330

 

>>> Scarica le LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DI UN CASO POSITIVO IN AZIENDA

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Raccomandiamo sempre un immutato rispetto delle procedure di prevenzione su:
l’uso della mascherina come stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, del 24 aprile 2020, che all’interno dei luoghi di lavoro prevede, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica; inoltre, qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
l’igiene delle mani, il divieto di assembramenti, il rispetto delle distanze di sicurezza, l’attenzione ai sintomi influenzali e tutte le altre regole che ormai conosciamo bene.

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